Sez. 1, Sentenza n. 3020 del 08/02/2008 (Rv. 601925 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO | Conflitto d'interessi con la società - Azione di annullamento - Termine di decadenza dell'art. 2377 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Disciplina ordinaria della prescrizione quinquennale - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie relativa ad azione del curatore fallimentare ex art. 1395 cod. civ.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO
Ai fini dell'esercizio dell'azione di annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale in conflitto d'interessi con la società, non opera il termine di decadenza dell'art. 2377 cod. civ. - attinente all'impugnativa, da proporre contro la società, della delibera sociale invalida - bensì l'ordinario termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 cod. civ., trattandosi di azione di annullamento ex art. 1395 cod. civ. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un'azione, proposta dal curatore del fallimento della società venditrice, volta all'annullamento del contratto stipulato dalla medesima persona al tempo stesso legale rappresentante del venditore poi fallito e della società acquirente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 2377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)