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Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 10/07/1959 (Rv. 881809 - 01)

PRESCRIZIONE - DANNI - REATO ESTINTO PER AMNISTIA -PRESCRIZIONE - DECORRENZA.
Stato
decisa il 1959-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881809-01

PRESCRIZIONE - DANNI - REATO ESTINTO PER AMNISTIA -PRESCRIZIONE - DECORRENZA.

Se non sia stato iniziato procedimento penale ed il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato (art.2947 cod.civ.), in caso di Estinzione di questo, decorre dalla data di entrata in vigore del procedimento di concessione dell'amnistia, anche se si tratti di amnistia rinunciabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)