diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6259 del 24/10/1983 (Rv. 431018 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431018-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*

Ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, e questo è estinto per amnistia, i termini di prescrizione del diritto al risarcimento, indicati nei primi due commi dello stesso articolo, decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia è concessa, e non dalla data del provvedimento del giudice che la dichiara, ancorché trattisi di amnistia rinunciabile. (Conf 92/80, mass n 403467; (Conf 2236/59, mass n 881809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)