Sez. L, Sentenza n. 1377 del 29/01/2003 (Rv. 560131 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Carattere alternativo - Conseguenze - Impossibilità di deambulazione senza accompagnatore anche in soggetto minore di età - Sufficienza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 prevedendo, ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio e l'accertamento in ordine alla sussistenza di siffatta necessità diviene indispensabile solo quando la condizione invalidante sia tale da determinare la detta inidoneità, mentre, quando le apposite commissioni sanitarie previste dagli artt. 7 e seguenti della legge 30 marzo 1971, n. 118 abbiano accertato che il soggetto protetto si trovi nell'impossibilità di deambulare senza permanente aiuto di accompagnatore, tanto è sufficiente per l'erogazione dell'indennità, essendo siffatta condizione dell'invalido, anche se minore, rispondente, per sue caratteristiche e peculiarità, ad una presunzione legale "iuris et de iure" di necessità del sostegno economico derivante dall'indennità stessa. Ne consegue che al minore riconosciuto "non deambulante" compete l'indennità di accompagnamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)