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Sez. 3, Sentenza n. 100 del 08/01/1999 (Rv. 522065 - 01)

ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI | Assicurazione contro i danni da incendio - Indennizzo sospensivamente condizionato alla pendenza di procedimenti penali per incendio doloso a carico dell'assicurato - Pendenza di procedimenti penali diversi - Conseguenze - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522065-01

ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI

Quando in un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio sia prevista la sospensione dell'esercizio del diritto all'indennizzo, ove venga iniziata una "procedura giudiziaria" sulle cause del sinistro, l'evento cui è sospensivamente condizionato il diritto all'indennizzo è soltanto la pendenza di un procedimento penale per incendio doloso. Ne consegue che, qualora l'assicurato (o le persone del cui fatto egli debba rispondere) risultino indagati per fatti diversi (nella specie, per bancarotta fraudolenta), questa circostanza non esime l'assicuratore dall'obbligo di pagare l'indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1896, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)