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Sez. L, Sentenza n. 6052 del 16/04/2003 (Rv. 562208 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamenti nel settore siderurgico pubblico - Domande in numero superiore agli esuberi accertati - Scelta dei lavoratori da prepensionare - Potere decisionale del datore di lavoro - Diritto al prepensionamento in capo al lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Posizione giuridica dei lavoratori - Mera aspettativa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562208-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di prepensionamento nel settore siderurgico pubblico, e in ipotesi di richiesta di pensionamento anticipato da parte di un numero di lavoratori superiore a quello delle eccedenze accertate, secondo il combinato disposto dei commi primo e primo bis del D.L. n. 209 del 1994, convertito nella legge n. 451 del 1994, la scelta dei lavoratori da prepensionare rientra nei poteri decisionali del datore di lavoro, onde deve escludersi la titolarità di un diritto al pensionamento anticipato in capo ai lavoratori, la cui posizione giuridica è pertanto riconducibile alla mera aspettativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 209 art. 8, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)