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Sez. L, Sentenza n. 3714 del 14/04/1999 (Rv. 525380 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamenti nel settore siderurgico pubblico - Domande superiori agli esuberi accertati - Scelta dei lavoratori da prepensionare - Potere decisionale del datore di lavoro - Diritto al prepensionamento in capo al lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Diritto al risarcimento per perdita di "chances" in relazione all'irregolare svolgimento delle procedure di selezione - Insussistenza - Illegittimità costituzionale dell'art. 29 legge n. 223 del 1991 - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525380-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di prepensionamento nel settore siderurgico pubblico, e in ipotesi di richiesta di pensionamento anticipato da parte di un numero di lavoratori superiore a quello delle eccedenze accertate, secondo il combinato disposto dagli artt. 27 e 29 legge n. 223 del 1991 la scelta dei lavoratori da prepensionare rientra nei poteri decisionali del datore di lavoro, onde deve escludersi la titolarità di un diritto al pensionamento anticipato in capo ai lavoratori, la cui posizione giuridica è pertanto riconducibile alla mera aspettativa, con la conseguenza che non è neppure configurabile un diritto al risarcimento per perdita di "chances", non essendo i lavoratori in una posizione giuridica tale da presumere la possibilità di ottenere un risultato favorevole in caso di regolare e corretto svolgimento delle procedure di selezione dei soggetti ai quali attribuire il beneficio del prepensionamento, senza che peraltro sia ravvisabile una illegittimità costituzionale del citato art. 29 legge n. 223 del 1991 con riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 36 Costituzione, atteso che la disciplina dettata dalla suddetta norma non appare arbitraria o irragionevole rispetto ai fini indicati nei precetti costituzionali e che rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione in ordine all'opportunità o meno di un collegamento tra l'istituto del prepensionamento e la disciplina dettata per altri istituti predisposti all'eliminazione delle eccedenze strutturali del personale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 27 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)