Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14120 del 07/07/2020 (Rv. 658413 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Avvocato - Nullità del rapporto con il cliente - Azione di arricchimento del professionista - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
In caso di nullità del rapporto tra cliente ed avvocato, quest'ultimo non puo avvalersi contro il primo dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., perche la funzione sussidiaria ed integrativa di detta azione osta all'esperibilita della medesima per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di norma cogente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)