Sez. 3, Sentenza n. 492 del 15/01/2001 (Rv. 543127 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni non esaminate nella sentenza impugnata - prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo - Contenuto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che riproponga tale questione in sede di legittimità al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente l'abbia fatto onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)