Sez. 5, Sentenza n. 6542 del 02/04/2004 (Rv. 571793 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni in fatto non esaminate nella sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Necessità - Allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo - Contenuto - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il Ministero delle Finanze aveva censurato la sentenza impugnata che ritenne inapplicabile, per contrasto con il diritto comunitario, l'imposta di registro proporzionale in relazione a un atto di fusione per incorporazione, benché la società incorporante detenesse l'intero pacchetto azionario della società incorporata, in quando detta questione non risultava trattata dal giudice di secondo grado e il dicastero ricorrente non aveva indicato in quale atto o scritto difensivo del giudizio di appello l'aveva sollevata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)