Sez. 3, Sentenza n. 694 del 04/04/1962 (Rv. 251098 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CONTENUTO DEL PRECETTO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA SEDE DEL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE - PROPONIBILITA DELL'OPPOSIZIONE DINANZI AL FORO DEL LUOGO DI NOTIFICA DEL PRECETTO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CONTENUTO DEL PRECETTO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA SEDE DEL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE - PROPONIBILITA DELL'OPPOSIZIONE DINANZI AL FORO DEL LUOGO DI NOTIFICA DEL PRECETTO.*
L'art 480 cod proc civ, che regola la Forma del precetto, non prescrive che in esso siano indicati l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolgera la procedura esecutiva e la Forma di esecuzione (mobiliare o immobiliare), della quale il creditore intimante ritenga di avvalersi. Tale norma stabilisce l'Obbligo, per la parte istante, di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha Sede il giudice competente per l'esecuzione, sicche tale giudice si identifica proprio in base alla dichiarazione di residenza od all'elezione di domicilio, cioe si desume da questè e ad esso giudice spetta, ai sensi dell'art 27 cod proc civ, la Competenza a conoscere dell'opposizione al precetto. Soltanto in Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'art 480, terzo comma, cod proc civ, stabilisce che, in deroga al disposto dell'art 27, cod proc civ, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto, che puo non coincidere con il giudice del luogo dell'esecuzione. (Conf 1073/61, 2807/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)