Sez. 3, Sentenza n. 3336 del 09/04/1994 (Rv. 486094 - 01)
Esecuzione forzata - Precetto - In genere | Ufficio giudiziario davanti al quale si potrà svolgere l'esecuzione - Omessa indicazione - Nullità del precetto - Esclusione.
Esecuzione forzata - Precetto - In genere
La mancata indicazione, nell'atto di precetto, dell'ufficio giudiziario davanti al quale si potrà svolgere l'esecuzione forzata, da sola, non crea incertezze sull'individuazione del giudice competente all'esecuzione e non comporta, pertanto, la nullità del precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)