Sez. L, Sentenza n. 1894 del 20/03/1980 (Rv. 405508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - COMPUTABILITA DEL PREMIO DI PRODUZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DOVUTO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DISCIPLINATRICI DELLA MATERIA CONTENUTE IN ACCORDI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI SUCCEDUTISI NEL TEMPO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTI PER L'INDUSTRIA CHIMICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - COMPUTABILITA DEL PREMIO DI PRODUZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DOVUTO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DISCIPLINATRICI DELLA MATERIA CONTENUTE IN ACCORDI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI SUCCEDUTISI NEL TEMPO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTI PER L'INDUSTRIA CHIMICA.*
Il giudice del merito nell'interpretazione delle norme contenute in accordi collettivi postcorporativi, succedutisi nel tempo, in ordine alla computabilita o meno del premio di produzione - che e emolumento di derivazione meramente contrattuale - nella Determinazione del compenso dovuto per il lavoro prestato oltre l'orario normale, deve far capo alla disciplina stabilita in Sede di regolamentazione collettiva sulla base dell'individuazione della volonta contrattuale desunta in via unitaria da tutti i vari accordi che si sono succeduti e dal relativo complesso delle loro articolazioni. (principio enunciato in relazione ai contratti collettivi di lavoro per l'industria chimica 27 giugno 1964, 27 novembre 1966, 12 dicembre 1969, nonche agli accordi aziendali 10 luglio 1965, 17 ottobre 1968 e 20 aprile 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 27/06/1964, Contr. Coll. 27/11/1966, Contr. Coll. 12/12/1969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)