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Sez. L, Sentenza n. 3614 del 18/06/1984 (Rv. 435613 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - FUNZIONARI DEL BANCO DI NAPOLI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE - MAGGIORAZIONE DEL 25% SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435613-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - FUNZIONARI DEL BANCO DI NAPOLI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE - MAGGIORAZIONE DEL 25% SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

Il trattamento di fine rapporto dei funzionari del Banco di Napoli, il quale resta sottratto all'applicazione del C.C.n.L. del 7 dicembre 1956 (efficace "erga omnes" in virtù del d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 501), riguardante, fra gli istituti di credito di diritto pubblico, soltanto la banca nazionale del lavoro ed il monte dei Paschi di Siena, deve essere determinato alla stregua delle Disposizioni del regolamento del personale del Banco medesimo, tenendo conto che queste, avendo natura di Atti negoziali che trovano fondamento nel preventivo accordo delle parti in Sede di contrattazione collettiva, vanno interpretate con i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.. pertanto, con riguardo ad un funzionario collocato a riposo dopo le modifiche introdotte, con deliberazione del 28 maggio 1971, al regolamento del personale del 22 gennaio 1969, deve escludersi la spettanza della maggiorazione del 25% sull'indennità di anzianità, originariamente contemplata da tale regolamento sulla base di mezza mensilità per ogni anno di servizio, qualora, in forza dell'individuazione del comune intento delle parti, recepito da quella deliberazione, risulti la volontà di sopprimere detta maggiorazione, nell'ambito di un trattamento del lavoratore complessivamente più favorevole (liquidazione dell'indennità sulla base di una mensilità intera per ogni anno di servizio). (V 6568/82, mass nn 424197 e 424199; (V 5384/82, mass n 423156; (V 1894/80, mass n 405508; (V 1574/79, mass n 397920).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 07/12/1956, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)