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Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 17/12/2014 (Rv. 633651 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Accertamento induttivo - Incongruenza rispetto ai parametri o studi di settore - Nuova disciplina ex d.l. n. 296 del 2006 - Necessità del requisito della gravità - Eliminazione - Portata retroattiva della norma - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633651-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

L'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1° gennaio 2007, in base all'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle "gravi incongruenze", prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62 sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, DPR 29/09/1972 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)