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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27847 del 31/10/2018 (Rv. 651412 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Soppressione del requisito delle “gravi incongruenze” tra la dichiarazione e gli “studi di settore”, ex art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006 – Retroattività – Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651412-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

L'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla gravità dello stesso, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1° gennaio 2007, in base all'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle "gravi incongruenze", prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., nella l. n. 427 del 1993.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 600 art. 39 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)