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Sez. 3, Sentenza n. 7063 del 25/06/1993 (Rv. 482922 - 01)

Risarcimento del danno - In genere | Responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente - Risarcimento del datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente - Obbligo - Sussistenza - Prova della sostituzione del lavoratore assente o della conseguente diminuzione della produzione - Necessità- Esclusione - Maggior danno per la sostituzione del lavoratore con elementi esterni o per particolare nocumento alla produzione - Risarcibilità.
Stato
decisa il 1993-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482922-01

Risarcimento del danno - In genere

Il responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente, che abbiano provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, e ciò a prescindere dalla prova della sua sostituzione o della conseguente diminuzione della produzione, atteso che l'esborso delle retribuzioni e dei relativi contributi previdenziali obbligatori esprime il normale valore delle prestazioni perdute, salvo restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)