Sez. 3, Sentenza n. 15399 del 04/11/2002 (Rv. 558198 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Responsabile di lesioni personali in danno di lavoratore dipendente - Risarcimento del danno al datore di lavoro per la mancata utilizzazione di prestazioni lavorative - Obbligo - Sussistenza - Maggior danno per la sostituzione del lavoratore con elementi esterni o per particolare nocumento alla produzione - Risarcibilità - Condizioni - Applicabilità del principio in tema di lavoro prestato per una società di persone dal socio.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il principio secondo il quale il responsabile, in danno di lavoratore dipendente, di lesioni personali che abbiano provocato la sua invalidità temporanea lavorativa assoluta del predetto, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del predetto dipendente, salva restando la risarcibilità dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, o di particolare nocumento alla produzione, trova applicazione anche nel caso di lavoro prestato per una società di persone da un socio, sia che si tratti di lavoro subordinato, sia che si tratti di conferimento di lavoro, a fronte del quale non vi sia retribuzione, ma solo partecipazione agli utili societari. In tale ultima ipotesi, il danno per la società può consistere in una diminuzione degli utili per la mancanza dell'apporto lavorativo del socio, che, ove non assorbita dalla diminuzione della quota degli utili corrisposti al socio danneggiato - il quale potrà farla valere nei confronti del danneggiante -, deve essere risarcita alla società dal danneggiante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)