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Sez. 1, Sentenza n. 15298 del 06/07/2007 (Rv. 598525 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE | Dichiarazione di esportazione intracomunitaria di opere d'arte - Dichiarazione del valore da parte del proprietario - Diritto di prelazione per lo stesso prezzo da parte della P.A. (Assessorato della Regione Sicilia) - Annullamento parziale in sede amministrativa del decreto di prelazione limitatamente ad alcuni beni non compresi nella dichiarazione di esportazione - Determinazione assessorale del prezzo nella misura originaria - Perfezionamento dell'acquisto della P.A. per i beni oggetto di dichiarazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598525-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE

In tema di diritto di prelazione della P.A. (nella specie l'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana) per le opere di interesse storico ed artistico da esportare in ambito comunitario (per la disciplina anteriore al d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490), l'effetto traslativo della proprietà in favore del prelazionario si verifica, ai sensi dell'art. 39 della legge 1 giugno 1939, n.1089, secondo la regola dell'automaticità, con indennizzo pari al valore dichiarato dall'esportatore in apposita denuncia ed al momento in cui il decreto della P.A. assume il carattere della definitività, consumandosi a quell'epoca la facoltà per l'esportatore di rinunciare all'esportazione per così conservare la proprietà del bene.(Nella specie la S.C., confermando la sentenza del giudice d'appello, ha negato che l'ordine rivolto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia al predetto assessorato in sede di giudizio di ottemperanza al fine di procedere ad una nuova determinazione del prezzo dovuto per effetto dell'accertato esercizio della prelazione su un novero di beni inferiore equivalesse a far retrocedere il procedimento amministrativo alla fase iniziale, con conseguente facoltà per il proprietario dei beni di accettazione o rifiuto del prezzo e quindi della alternativa attivazione della diversa procedura con ricorso alla commissione di esperti o della rinuncia alla esportazione; ciò sul presupposto che il prezzo dei beni, anche così ridotti (senza cioè due frontoncini, non rinvenuti in denuncia), era stato confermato con decreto dell'assessorato nella identica misura di quello, iniziale, con cui la prelazione era stata esercitata su un novero più ampio di beni ed era stato altresì nel frattempo incassato, con conseguente inammissibilità della domanda, svolta avanti al giudice civile, con cui il soggetto proprietario aveva chiesto le ulteriori somme e, in via riconvenzionale, la restituzione dei due beni già divenuti di proprietà della P.A.).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 39, Legge 08/08/1972 num. 487 art. 4, Decreto Legge 05/07/1972 num. 288, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)