Sez. 1, Sentenza n. 4363 del 30/07/1982 (Rv. 422340 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - DICHIARAZIONE DI VALORE DEL BENE ESPORTANDO - EFFETTI - FACOLTÀ DI ACQUISTO DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. - ESERCIZIO - CONSEGUENZE - TRASFERIMENTO COATTIVO DELLA COSA IN FAVORE DELLO STATO - RINUNCIA DEL PRIVATO ALL'ESPORTAZIONE - IRRILEVANZA.*
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - DICHIARAZIONE DI VALORE DEL BENE ESPORTANDO - EFFETTI - FACOLTÀ DI ACQUISTO DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. - ESERCIZIO - CONSEGUENZE - TRASFERIMENTO COATTIVO DELLA COSA IN FAVORE DELLO STATO - RINUNCIA DEL PRIVATO ALL'ESPORTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Con riguardo all'esportazione di cose di interesse storico od artistico, verso tutti i paesi, appartenenti o non appartenenti alla comunità economica europea, ed anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal d.l. 5 luglio 1972 n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972 n. 487, la dichiarazione del valore del bene che si intende esportare, che deve essere fatta nella richiesta di autorizzazione all'esportazione medesima, pure se diretta verso il Paese della CEE in regime di esenzione da imposta, comporta per la amministrazione la facoltà di acquistare il bene per un prezzo non inferiore al suddetto valore, e per il dichiarante, a seguito dell'Esercizio di tale facoltà, l'assoggettamento al trasferimento coattivo della cosa in favore dello stato (mediante negozio di diritto pubblico rientrante nella categoria degli Atti espropriativi in senso lato), senza alcuna possibilità di sottrarsi al trasferimento stesso mediante rinuncia alla esportazione (art. 4 della citata legge del 1972, sostanzialmente corrispondente all'art. 39 della precedente legge 1 giugno 1939 n. 1089). (V 2291/56).*
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 39, Decreto Legge 05/07/1972 num. 288 art. 3, Decreto Legge 05/07/1972 num. 288 art. 4, Legge 08/08/1972 num. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)