Sez. U, Sentenza n. 3668 del 23/12/1972 (Rv. 361711 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI CORRISPETTIVI O MORATORI - SPECIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI CORRISPETTIVI O MORATORI - SPECIFICAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La possibilita di specificare in corso di causa, attraverso l'emendatio libelli, la natura degli interessi - corrispettivi o moratori - genericamente domandati, e limitata ai casi in cui restino immutati gli estremi di fatto costituenti la ragione giuridica della pretesa, e non e ammessa qualora la specificazione influenzi negativamente la giurisdizione del giudice adito. (nella specie erano stati domandati dinanzi al giudice ordinario gli interessi moratori su di una somma il cui mancato pagamento era stato dichiarato illegittimo dal consiglio di stato, il quale si era dichiarato altresi carente di giurisdizione a provvedere sulla domanda relativa ai suddetti interessi, trattandosi di diritti patrimoniali conseguenziali. La sentenza del tribunale, di accoglimento della domanda, veniva impugnata sotto il profilo che era mancato un atto di messa in mora, ma la Corte d' appello dichiarava superflua ogni indagine sul punto in quanto gli interessi richiesti, secondo la precisazione compiuta al riguardo dallo attore, dovevano essere qualificati come corrispettivi. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata per avere pronunciato extra petita, enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)