Sez. U, Sentenza n. 358 del 30/01/1975 (Rv. 373597 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - RICHIESTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI IN LUOGO DI QUELLI MORATORI CHIESTI IN CITAZIONE - INAMMISSIBILITA - RELATIVA MUTATIO LIBELLI - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - RICHIESTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI IN LUOGO DI QUELLI MORATORI CHIESTI IN CITAZIONE - INAMMISSIBILITA - RELATIVA MUTATIO LIBELLI - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Costituisce domanda nuova, sotto il profilo del mutamento della causa petendi, il richiedere, con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado la condanna del debitore al pagamento degli interessi corrispettivi, di cui all'art 1282 cod civ, invece degli interessi moratori domandati con l'atto di citazione. Tuttavia, tale mutamento, ove non sia stato dedotto dal convenuto nell'atto di appello proposto contro la sentenza di primo grado che ha accolto la nuova domanda, non puo essere fatto valere, per la prima volta, in Sede di legittimita. (V 3668/72, mass n 361711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)