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Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 16/01/2009 (Rv. 606496 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto - Valore della quota - Onere della prova in capo alla società - Sussistenza - Obblighi degli amministratori - Rendiconto - Criteri di redazione del bilancio - Applicabilità - Omessa redazione del conto - Conseguenze - Giuramento suppletorio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606496-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE

In tema di società di persone, e con riguardo alla liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, gli art. 2261 e 2289 cod. civ., che devono essere letti congiuntamente, pongono a carico della società l'obbligo di liquidare la quota stessa, e a carico degli amministratori quello di rendere il conto (obbligo che sussiste nei confronti degli eredi anche qualora il "de cuius" avesse partecipato all'amministrazione), al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed ai fini dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota; di fronte all'inadempimento dell'obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del "quantum debeatur".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2261, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)