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Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 19/04/2001 (Rv. 546094 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - IN GENERE | Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio - Liquidazione della quota - Morte del socio - Onere della prova del valore della quota - Parziale adempimento - Conseguenze - Potere del giudice di merito.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546094-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - IN GENERE

L'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)