diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23682 del 15/09/2008 (Rv. 605175 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Danni derivanti ai terzi dall'attività del locatario dell'immobile - Esenzione della responsabilità del proprietario ai sensi dell'articolo 2053 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Ammissibilità della rivalsa da parte del proprietario nei confronti del conduttore - Sussistenza - Rilevanza esclusiva nei rapporti interni tra proprietario e locatario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605175-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE

La responsabilità del proprietario per la rovina di edificio, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., è configurabile quando i danni derivino, oltre che da difetti originari e da attività da lui svolte all'interno dell'immobile, anche dal comportamento di terzi immessi nel godimento dello stesso. La locazione, in particolare, poiché costituisce una delle possibili modalità di godimento dell'immobile, dalla quale il proprietario trae vantaggio economico, giustifica, a titolo oggettivo, ovvero a prescindere dalla sua colpa per omessa sorveglianza, la responsabilità del proprietario ai sensi del citato art. 2053 verso i terzi, i quali, pertanto, possono sempre invocare a loro tutela l'imputabilità al proprietario degli eventi dannosi. Peraltro il conduttore, nei confronti del quale il proprietario potrà rivalersi, nei rapporti interni, per i danni addebitatigli ai sensi del suddetto articolo a causa del suo comportamento, non può certo compiere nell'immobile locato interventi e modifiche senza il consenso del proprietario che, anche per questa via ne assume la responsabilità verso i terzi danneggiati. (Nella specie, confermandosi la sentenza di merito impugnata, è stato escluso che andasse esente da responsabilità, secondo l'art. 2053 cod. civ., il proprietario dell'immobile nel quale il locatario, cagionando danni agli appartamenti dei piani superiori, aveva parzialmente abbattuto un muro maestro per ricavarvi un'apertura maggiore di quella esistente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)