Sez. 3, Sentenza n. 11053 del 06/05/2008 (Rv. 602929 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE | Nozione - Responsabilità ex art. 2053 cod. civ. - Limiti - Danni derivanti da qualsiasi disgregazione (sia pure limitata) dell'edificio o di elementi o manufatti accessori non costituenti parte della struttura della costruzione - Responsabilità del proprietario - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE
La responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori ma) strutturali dell'edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall'azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione sia pure limitata dell'edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa la responsabilità "ex" art. 2053 cod. civ. dell'intimato comune per i danni subiti dalla ricorrente-attrice in seguito alla rottura di una tubazione dell'acquedotto comunale rilevando che l'edificio era di proprietà della stessa ricorrente-attrice e che la tubatura comunale, di per sè, non poteva essere considerata né edificio, né costruzione tale da poterne derivare, in caso di rovina, la responsabilità oggettiva del suo proprietario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)