Sez. 2, Sentenza n. 181 del 20/01/1967 (Rv. 325899 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE - INSUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE - INSUSSISTENZA.*
Poiche il codice civile disciplina in modo completo tutta la materia del condominio degli edifici, essendovi state trasferite quasi tutte le Disposizioni del R. d. n.56 del 1934, deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art.15 delle preleggi, ogni altra norma che non sia stata inserita nella nuova disciplina dell'istituto. Pertanto, in tema di ricorsi contro le delibere delle assemblee condominiali, non puo considerarsi in vigore la regola relativa alla speciale Competenza del tribunale gia contenuta nel cennato decreto e non riprodotta nell'art.1137 cod. civ., ne successivamente inserita fra le Disposizioni del codice di procedura civile, che limita la speciale Competenza del pretore alle cause relative alla misura ed alle modalita di uso dei servizi condominiali. (Conf. 1540-63 875-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)