Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 216 del 1998
Massime (1)
Massima n. 23966
- Amministrazione pubblica
- Regione siciliana
- Legge regionale concernente la programmazione delle risorse e degli impieghi
- Impugnazione, con ricorso del commissario dello stato, di due articoli della stessa, in tema di progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, del personale dipendente, nonché di provvidenze in favore delle associazioni di produttori agricoli
- Promulgazione della legge regionale con esclusione dal testo della stessa delle disposizioni impugnate
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato nei confronti degli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi", il primo dei quali - impugnato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - stabiliva - con norma di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 - che tra i servizi pregressi da valutarsi ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, dovessero considerarsi compresi, a favore dei dipendenti interessati, oltre a quelli già espressamente contemplati nel testo originario dell'articolo, anche i servizi svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche assegnate a seguito di concorso, mentre il secondo - impugnato a sua volta in riferimento, oltre che agli artt. 3 e 97, in via subordinata, all'art. 81, quarto comma, Cost. - destinava il finanziamento - originariamente previsto, dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del 1991, in favore di certe associazioni di produttori agricoli e di cooperative - al concorso della Regione al pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente all'instaurazione del giudizio, infatti, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge in questione come legge n. 6 del 6 marzo 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 12 del 10 marzo 1997) omettendone entrambe le disposizioni impugnate, e pertanto, poiché queste, rimaste in tal modo escluse dal testo della legge, non hanno prodotto, né sono in grado di produrre, alcun effetto sull'ordinamento, ricorrono i presupposti, come richiesto anche dall'Avvocatura dello Stato - non venendo in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso dal Commissario dello Stato - per far luogo all'adottata pronuncia. - V. S. nn. 342/1996 e 205/1996. red.: S. Pomodoro
Norme impugnate
- art. 52 legge regionale Sicilia 12 febbraio 1997
- art. 37 legge regionale Sicilia 12 febbraio 1997
Parametri
- art. 81, comma 4, Cost.
- art. 97 Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 52 della legge della regione siciliana approvata il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione", promosso con ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana notificato il 20 febbraio 1997, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1997;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
punto 1
Con ricorso notificato il 20 febbraio 1997, e depositato il 28 febbraio 1997, il commissario dello Stato per la regione siciliana ha impugnato gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione".
La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa, infatti, con l'asserito intento di interpretare autenticamente l'art. 68, quinto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel senso che siano da considerare utili, ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, oltre ai servizi pregressi svolti continuativamente presso l'Università nella docenza universitaria in posizione di assistente volontario, laureato, esercitatore, titolare di borsa di studio (ai sensi delle leggi n. 946 del 1956 e n. 62 del 1967) - come previsto dalla predetta norma - anche quelli svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnate a seguito di concorso, estenderebbe in realtà alcuni benefici a fattispecie e soggetti diversi da quelli previsti dalla norma stessa. In tal modo si creerebbe disparità di trattamento, poiché verrebbero sottoposte alla stessa disciplina situazioni del tutto diverse, e si violerebbe il principio del buon andamento della p.a. La volontà del legislatore regionale sarebbe, infatti, quella di applicare con effetto retroattivo la norma di cui si tratta - che era già stata oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 260 del 1996, la aveva ritenuta legittima - a categorie che ne erano state escluse.
Anche l'art. 52 della legge regionale in oggetto viene censurato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 97, oltre che all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Esso, infatti, destina il finanziamento, originariamente previsto per il solo anno 1991 dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del 1991 in favore delle associazioni di produttori agricoli e delle cooperative, finalizzato alla realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, e poi rimodulato da leggi successive e ripartito per gli esercizi finanziari dal 1992 al 1995 - finanziamento che in parte era andato in economia, contribuendo ad incrementare l'avanzo di amministrazione e/o a diminuire il disavanzo registrato - al concorso della regione nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dalle cooperative agricole e zootecniche per la realizzazione di impianti a carattere associativo. In tal modo, verrebbero destinate somme non più esistenti in bilancio a nuove spese: ed anche se ciò corrispondesse alla volontà del legislatore di istituire una nuova agevolazione creditizia per le imprese agricole, si evidenzierebbe un diverso profilo di incostituzionalità, consistente nella mancata quantificazione della spesa e della relativa copertura finanziaria.
punto 2
Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla Corte il presidente della regione siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 12 del 10 marzo 1997 - omettendone gli artt. 37 e 52, avverso i quali il commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
Pertanto, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione".
Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente ha indicato, con riguardo alla prima delle norme impugnate, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, quanto alla seconda, anche l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, oltre a quelli già citati.
Va preliminarmente rilevato che, dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, come accennato nelle premesse in fatto, la legge impugnata è stata promulgata come legge n. 6 del 7 marzo 1997, omesse le disposizioni censurate dal commissario dello Stato. Il potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo legislativo, si è, così, definitivamente esaurito senza che permanga la possibilità di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni o di parte delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 342, 306 e 205 del 1996). Né vengono in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso nei confronti delle medesime dal commissario dello Stato.
Pertanto, non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento, né essendo più in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato, cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
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