Sez. 3, Sentenza n. 907 del 30/01/1987 (Rv. 450566 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEGUAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA SOMMA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO - DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE O ESECUTORIETÀ EX LEGE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEGUAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA SOMMA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO - DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE O ESECUTORIETÀ EX LEGE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto illecito. Nè a tale principio può farsi eccezione quando, in caso di illecito aquiliano, a risarcire il danno debba essere l'assicuratore anziché il diretto responsabile. Pertanto, il relativo credito, che è di valore e non è soggetto al principio nominalistico, viene soddisfatto, indipendentemente da qualsiasi specifica istanza in tal senso dell'interessato, con una quantità di moneta che, al momento della pronuncia, abbia in concreto, secondo il motivato avviso del giudice del merito, tale efficacia ripristinatoria. Consegue altresì che il giudice d'appello è tenuto ad adeguare la somma liquidata a detto titolo in primo grado, ritenuta congrua ovvero non contestata in ordine al suo ammontare, alla sopravvenuta svalutazione monetaria, indipendentemente da qualsiasi richiesta (essendo questa compresa nell'iniziale petitum) e salva inequivoca rinuncia della parte interessata, senza che sia di ostacolo la circostanza che la sentenza di primo grado sia munita di clausola di provvisoria esecuzione, ovvero che la esecutività della stessa derivi ex lege. (Conf 857/86, mass n 444389, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)