Sez. 2, Sentenza n. 857 del 12/02/1986 (Rv. 444389 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DERIVAZIONE DA ILLECITO EXTRACONTRATTUALE O DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - FUNZIONE DEL RISARCIMENTO - CONSEGUENZA - CREDITO DI VALORI - CONFIGURABILITÀ - SODDISFAZIONE SENZA SPECIFICA ISTANZA DELLO INTERESSATO - AMMISSIBILITÀ - ADEGUAMENTO IN APPELLO DELLA SOMMA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO - NECESSITÀ - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DERIVAZIONE DA ILLECITO EXTRACONTRATTUALE O DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - FUNZIONE DEL RISARCIMENTO - CONSEGUENZA - CREDITO DI VALORI - CONFIGURABILITÀ - SODDISFAZIONE SENZA SPECIFICA ISTANZA DELLO INTERESSATO - AMMISSIBILITÀ - ADEGUAMENTO IN APPELLO DELLA SOMMA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto dannoso. Pertanto, il relativo credito, che è di valore e non è soggetto al principio nominalistico, viene soddisfatto, indipendentemente da qualsiasi specifica istanza in tal senso dell'interessato, con una quantità di moneta che, al momento della pronuncia, abbia in concreto, secondo il motivato avviso del giudice del merito, tale efficacia ripristinatoria. Consegue altresì che il giudice d'appello è tenuto ad adeguare la somma liquidata a detto titolo in primo grado, ritenuta congrua ovvero non contestata in ordine al suo ammontare, alla sopravvenuta svalutazione monetaria, indipendentemente da qualsiasi richiesta (essendo questa compresa nell'iniziale petitum) e salva inequivoca rinuncia della parte interessata. (V 890/84, mass n 433090; (V 894/81, mass n 411414; (V 3925/79, mass n 400386; (V 2284/69, mass n 341671; (V 963/66, mass n 321922).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)