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Sez. 2, Sentenza n. 12769 del 28/11/1992 (Rv. 479805 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Fascicoli di parte e d'ufficio | Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Potere discrezionale del giudice d'appello - Inosservanza dell'obbligo di richiedere l'acquisizione - Nullità del procedimento - Esclusione - Necessità dell'acquisizione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479805-01

Impugnazioni civili - Appello - Fascicoli di parte e d'ufficio

L'inosservanza da parte del cancelliere del giudice d'appello dell'obbligo previsto dall'art. 347 cod. proc. civ. di richiedere al cancelliere del giudice "a quo" la trasmissione del fascicolo d'ufficio, non comporta la nullità del procedimento, ma il potere del giudice d'appello di disporre l'acquisizione di detto fascicolo fino al momento della decisione della causa ed anche dopo la discussione, senza necessità di far ricorso ad apposito provvedimento ordinatorio. Tale acquisizione costituente di regola esercizio di un potere discrezionale del giudice, diviene atto dovuto qualora l'esame del fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)