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Sez. 1, Sentenza n. 11039 del 22/12/1994 (Rv. 489348 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Fascicolo di ufficio di primo grado - Acquisizione in grado di appello - Omissione - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limite.
Stato
decisa il 1994-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489348-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento in grado di appello, l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, comma terzo, cod. proc. civ., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, costituendo essa un atto dovuto solo quando l'esame di tale fascicolo si renda necessario ai fini della decisione della causa. Pertanto, l'omissione dell'acquisizione del suddetto fascicolo può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione, nel caso in cui si adduca che dal fascicolo di primo grado il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi di valutazione idonei a suffragare una diversa soluzione della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)