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Sez. 2, Sentenza n. 3317 del 16/10/1968 (Rv. 336316 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SUOLO - NOZIONE- SOTTOSUOLO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336316-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SUOLO - NOZIONE- SOTTOSUOLO - NOZIONE.*

Il suolo, che l'art. 1117 n. 1 cod.civ. annovera tra le parti comuni dell'edificio, designa l'area, delimitata nelle sue due dimensioni (lunghezza e larghezza), sulla quale poggia il pavimento del pianterreno ed insiste, sviluppandosi in altezza, la parte fuori terra dell'edificio. Il sottosuolo, costituito dalla zona esistente in profondita al di sotto dell'area superficiaria, ancorche non menzionato espressamente dalla predetta norma, per il combinato disposto degli artt. 1117 e 840 cod.civ. e con riguardo alla funzione di sostegno che, al pari della area sovrastante, svolge per la stabilita dell'edificio, in Mancanza di titolo che ne attribuisca la proprieta esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi anche esso di proprieta comune. (V. N.1323-67, mass. N.327883 n.425-63 n.1194-62 n.11-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)