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Sez. 2, Sentenza n. 3259 del 05/10/1976 (Rv. 382062 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - VANI DEL SOTTOSUOLO ADIBITI A RIFUGIO ANTIAEREO - PRESUNZIONE DI PROPRIETA COMUNE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382062-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - VANI DEL SOTTOSUOLO ADIBITI A RIFUGIO ANTIAEREO - PRESUNZIONE DI PROPRIETA COMUNE - CONDIZIONI.*

I vani e gli spazi sottostanti al pianterreno e posti tra i muri maestri dell'edificio condominiale debbono, in Mancanza di titolo che ne attribuisca la proprieta esclusiva ad uno dei condomini, considerarsi di proprieta comune, quale che sia la loro attuale destinazione. Pertanto, non merita censura la sentenza d'appello, la quale ritiene di proprieta comune alcuni vani costruiti nel sottosuolo di un edificio nel 1939 per essere adibiti, in base alle norme allora vigenti (RDL n 2121 del 1936, RDL n 2216 del 1936, legge n 1102 del 1939), a rifugio antiaereo, e successivamente non esclusi dal novero delle parti comuni dal regolamento condominiale e non inclusi nelle tabelle millesimali. (V 3317/68, mass n 336316).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. Legge 24/09/1936 num. 2121, Regio Decr. Legge 29/10/1936 num. 2216, Legge 06/06/1939 num. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)