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Sez. U, Sentenza n. 251 del 25/03/1988 (Rv. 458298 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ - ESTENSIONE ALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458298-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ - ESTENSIONE ALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

L'art. 177 cod. proc. civ., il quale stabilisce che le ordinanze lato sensu istruttorie comprese quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo, possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di Cassazione. Conseguentemente è ammissibile l'istanza volta a sollecitare l'Esercizio da parte della suprema Corte del potere di revoca d'ufficio di un'ordinanza emessa in funzione della sospensione del processo nella ipotesi indicate nell'art. 295 cod. proc. civ. ovvero in altre ipotesi di sospensione previste dalla legge (V. Art. 177 trattato CEE; art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87). (fattispecie concernente la sospensione del procedimento di Cassazione in pendenza dell'istanza di revocazione ex art. 398 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)