Sez. L, Sentenza n. 2911 del 26/03/1999 (Rv. 524629 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Provvedimenti del giudice civile - Ordinanze - Revocabilità - Estensione alle ordinanze della Corte di Cassazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ
La norma dell'art. 177 cod. proc. civ., secondo cui le ordinanze "lato sensu" istruttorie, comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo, possono - tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo - essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)