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Sez. L, Sentenza n. 2911 del 26/03/1999 (Rv. 524629 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Provvedimenti del giudice civile - Ordinanze - Revocabilità - Estensione alle ordinanze della Corte di Cassazione.
Stato
decisa il 1999-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524629-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ

La norma dell'art. 177 cod. proc. civ., secondo cui le ordinanze "lato sensu" istruttorie, comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo, possono - tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo - essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)