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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22809 del 28/10/2014 (Rv. 632909 - 01)

FALLIMENTO - FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Impugnazione dell'avviso di accertamento - Sopravvenuto fallimento del contribuente - Omessa interruzione del giudizio - Mancata sostituzione del curatore al fallito - Opponibilità della sentenza alla curatela - Esclusione - Conseguenze - Cartella nei confronti del fallimento, fondata sul relativo giudicato - Illegittimità.
Stato
decisa il 2014-10-28
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632909-01

FALLIMENTO - FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

In caso di fallimento del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e all'instaurazione del relativo giudizio d'impugnazione, qualora il processo non sia stato interrotto ed il curatore non si sia in esso costituito, la sentenza che lo conclude non è opponibile alla procedura, per cui è illegittima la cartella esattoriale su di essa fondata e notificata al fallimento, su cui incombe, peraltro, l'onere di impugnarla dinanzi al giudice tributario al fine di evitarne la definitività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)