Sez. 5, Sentenza n. 9434 del 30/04/2014 (Rv. 630585 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fallimento del contribuente - Impugnazione dell'avviso di accertamento - Legittimazione del fallito - Condizioni - Maturazione dei presupposti dell'imposta prima della dichiarazione di fallimento o nel relativo periodo d'imposta - Inerzia del curatore - Difetto di capacità processuale - Eccezione - Legittimazione - Curatore - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze in tema di fallimento di società in accomandita semplice.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'accertamento tributario (nella specie, in materia di IVA), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori. Ne consegue che, in caso di fallimento di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147 della legge fall., in qualità di legale rappresentante, è legittimato ad agire in giudizio nell'inerzia del curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere il difetto di capacità processuale dell'attore esclude che lo stesso possa essere rilevato d'ufficio o su eccezione della controparte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 2 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 11/02/2010 num. 18 art. 1 com. 1 lett. V
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)