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Sez. 1, Sentenza n. 33848 del 26/06/2017 Cc. (dep. 11/07/2017) Rv. 270832 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Tardiva comunicazione al detenuto - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270832-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di procedimento disciplinare a carico di detenuti, la tardiva comunicazione all'interessato della decisione assunta nei suoi confronti non è causa di nullità, in quanto non determina alcuna lesione del diritto di difesa, rilevando unicamente con riguardo alla decorrenza dei termini di impugnazione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 38, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 40, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 78, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)