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Sez. 1, Sentenza n. 57891 del 12/09/2018 Cc. (dep. 20/12/2018) Rv. 275316 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento disciplinare - Obbligo di comunicazione al detenuto della motivazione della decisione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275316-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di rituale contestazione di una violazione disciplinare, qualora il detenuto abbia volontariamente rinunciato a presentarsi davanti al direttore dell'istituto ed a partecipare all'udienza dinanzi al consiglio di disciplina, non sussiste l'obbligo di comunicare allo stesso, oltre al dispositivo del provvedimento con cui è stata deliberata la sanzione adottata, anche la relativa motivazione, atteso che la tempestiva comunicazione dell'esistenza del provvedimento consente al suo destinatario di acquisirne la motivazione e, quindi, di conoscerne il contenuto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 38, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 40, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)