Sez. 1 - , Sentenza n. 13764 del 31/05/2017 (Rv. 644447 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Contratti di investimento finanziario - Provvista derivante da conto cointestato - Contratto quadro sottoscritto da uno solo dei cointestatari - Efficacia della cointestazione rispetto all’ordine di investimento emesso dal cointestatario con non ha sottoscritto il contratto quadro - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
In tema di contratti di investimento, la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono disciplinati esclusivamente dal contratto quadro, sicché, ove questo sia stato sottoscritto soltanto dal primo dei due cointestatari, gli atti di disposizione della provvista effettuati dall'altro sotto forma di ordini di investimento non sono efficaci in quanto l'atto di impiego della somma cointestata è profilo radicalmente estraneo al rapporto di conto ed alla sua cointestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1854, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)