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Sez. 1, Ordinanza n. 9331 del 08/04/2024 (Rv. 670720-01)

BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Cointestazione del contratto quadro - Mancanza della sottoscrizione di uno dei clienti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza- Ragioni.
Stato
decisa il 2024-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670720-01

BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensì come

contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1420

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)