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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14454 del 05/06/2018 (Rv. 649090 - 01)

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE | Pesca con rete da posta derivante vietata - Attività sanzionata - Disponibilità di fatto della rete - Sufficienza - Proprietà - Irrilevanza - Rinvenimento di pescato nella rete - Non necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649090-01

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE

In tema di pesca marittima, l'art. 11 bis del regolamento CE n. 894 del 1997, come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1239 del 1998, sanziona la semplice disponibilità di fatto di una rete da posta derivante destinata alla cattura di specie di pesci elencate nell'allegato VIII, tra cui il pesce spada, non rilevando che il soggetto controllato sia proprietario di tale rete e che al suo interno sia stato effettivamente rinvenuto del pescato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la sanzione amministrativa inflitta in relazione alla condotta del ricorrente concretantesi nel ritrarre a bordo della sua imbarcazione una rete cd. "spadara" priva di vincoli con il fondale e di pescato).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/04/1997 num. 894 art. 11 bis, Regolam. Consiglio CEE 08/06/1998 num. 1239 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)