Sez. 1, Sentenza n. 10915 del 11/07/2003 (Rv. 564981 - 01)
PESCA - MARITTIMA - IN GENERE | Pesca con rete da posta derivante - Attività sanzionata - Pesca con rete di lunghezza superiore a quella prescritta - Rete vietata - Detenzione a bordo del natante - Sufficienza - Esclusione.
PESCA - MARITTIMA - IN GENERE
Nella pesca marittima con "rete da posta derivante", a norma dell'art. 15, primo comma, lettera b), della legge 14 luglio 1965, n. 963, come integrato dall'art. 2, lettera c), del D.M. 22 maggio 1991, è consentita, per le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata, l'uso di detta rete solo se di lunghezza non superiore a metri 2500, mentre per le imbarcazioni abilitate alla pesca locale solo se di lunghezza non superiore a metri 1500. Pertanto, integra illecito amministrativo sanzionabile la pesca con rete eccedente la misura prescritta. Non basta peraltro a configurare infrazione punibile la mera detenzione, a bordo del natante, di un'attrezzatura vietata, costituendo tale detenzione solo un elemento per desumere, nel contesto della singola vicenda e secondo i comuni canoni che presiedono alla prova per presunzioni, il verificarsi della pesca proibita (nella specie, la S.C. ha ritenuto infirmata la motivazione della sentenza impugnata dall'aver dato rilievo alla sola detenzione di rete eccedente la lunghezza consentita, negando in radice ogni influenza all'inidoneità della rete all'uso operativo ed al suo impiego come mezzo di ancoraggio, circostanze entrambe accertate dal consulente tecnico d'ufficio).
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., DM Marina Mercantile 22/05/1991 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)