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Sez. 3, Sentenza n. 275 del 03/02/1964 (Rv. 300331 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - SUCCESSIVO ADEMPIMENTO - DIVIETO - PRESUPPOSTO - FONDATEZZA DELLA DOMANDA - MANCANZA - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1964-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300331-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - SUCCESSIVO ADEMPIMENTO - DIVIETO - PRESUPPOSTO - FONDATEZZA DELLA DOMANDA - MANCANZA - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE - ILLEGITTIMITA.*

Il divieto fatto alla parte inadempiente di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione contrattuale, presuppone, ovviamente, che la domanda di risoluzione sia fondata, vale a dire che l'obbligazione, pur essendo ancora materialmente eseguibile la prestazione, sia gia scaduta, cioe che il debitore sia gia effettivamente in mora, al momento in cui la domanda viene propostà perche, se, invece, il giudice accerti che l'obbligazione non era ancora scaduta in quel momento, ne venga successivamente a scadere nel corso del giudizio (la scadenza nel corso del giudizio potrebbe avvenire anche a seguito di fissazione di un congruo termine da parte dello stesso giudice della risoluzione), l'adempimento e pur sempre giuridicamente possibile ed efficace, nonostante la pendenza della domanda di risoluzione, ed il rifiuto della prestazione ex parte adversa si appalesa illegittimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)