Sez. 1, Sentenza n. 2637 del 17/07/1969 (Rv. 342276 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - LIMITI - NULLITA DELL'ATTO INTRODUTTIVO, DELLA SUA NOTIFICAZIONE E DEGLI ULTERIORI ATTI EX ART 292 COD PROC CIV - PRESUNZIONE DI MANCATA CONOSCENZA LEGALE DEL PROCESSO DA PARTE DEL CONTUMACE - SUPERAMENTO - CONOSCENZA DI FATTO DEL CONTUMACE - ONERE PROBATORIO DELLA CONTROPARTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - LIMITI - NULLITA DELL'ATTO INTRODUTTIVO, DELLA SUA NOTIFICAZIONE E DEGLI ULTERIORI ATTI EX ART 292 COD PROC CIV - PRESUNZIONE DI MANCATA CONOSCENZA LEGALE DEL PROCESSO DA PARTE DEL CONTUMACE - SUPERAMENTO - CONOSCENZA DI FATTO DEL CONTUMACE - ONERE PROBATORIO DELLA CONTROPARTE.*
Il secondo comma dell'art.327 cod.proc.civ., con lo stabilire che la disposizione di cui al primo comma non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita della citazione o della notificazione di essa, o per nullita della notificazione degli Atti di cui all'art.292 cod.proc.civ., pone a favore del contumace, come effetto di tali nullita, una presunzione di non conoscenza, per vincere la quale la controparte e tenuta a dimostrare il contrario, e cioe a provare che, nonostante le suddette nullita, il contumace ha avuto ugualmente, anche se per altra via, sufficiente conoscenza del processo. (V. 2726-68, massima n.335310 2490-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)