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Sez. L, Sentenza n. 4005 del 15/04/1991 (Rv. 471675 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità | Rivalutazione degli accantonamenti annui - Funzione - Risarcimento ex art. 429 cod. proc. civ. - Compatibilità.
Stato
decisa il 1991-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471675-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità

La rivalutazione secondo gli indici ISTAT degli accantonamenti annui delle quote di trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, cod. civ. (nel nuovo testo introdotto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297) mira a consegnare gli effetti del decorso del tempo sulle somme via via accantonate, nell'ambito dell'operazione di liquidazione del detto trattamento nella misura dovuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro; l'applicazione di tale normativa non esclude il risarcimento, secondo gli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. cod. proc. civ., del maggior danno per la svalutazione monetaria verificatasi da tale momento a quello dell'effettivo soddisfo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)