Sez. L, Sentenza n. 5511 del 18/03/2004 (Rv. 571294 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Indennità di anzianità - Base di calcolo - Attribuzione della qualifica superiore - Legge n. 297/1982 - Compatibilità - Rivalutazione - Applicabilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
Il beneficio combattentistico della attribuzione della qualifica superiore a quella posseduta, previsto dalla legge n. 336 del 1970 ai fini dell'indennità di buonuscita o dell'indennità di anzianità comunque denominata, continua ad operare, sussistendone i presupposti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, che ha introdotto il trattamento di fine rapporto al posto della indennità di anzianità e previsto un diverso sistema di calcolo dello stesso, fondato sulla retribuzione spettante per la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta. Nè il suddetto beneficio combattentistico risulta incompatibile con la rivalutazione, che è prevista, sia per gli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto, sia per l'indennità di anzianità che sarebbe spettata alla data del 1 giugno 1982, in forza delle disposizioni di cui all'art. 1 e 5 della legge n. 297 del 1982, e che ha lo scopo e la funzione di preservare dagli effetti del decorso del tempo le somme via via accantonate, ma ciò solo nell'ambito dell'operazione di liquidazione del trattamento di fine rapporto, costituito dalle voci sopraindicate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)