diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11009 del 05/05/2008 (Rv. 602993 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore relativo al trattamento di fine rapporto e alla retribuzione dell'ultimo trimestre, ammessi al passivo del fallimento - Interessi dovuti su tali somme - Determinazione - Contratto collettivo applicabile al rapporto - Commisurazione - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602993-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il trattamento di fine rapporto che il Fondo di garanzia dell'INPS, di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, si identifica con l'oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento. Ne consegue che l'obbligazione del Fondo comprende, oltre al capitale, gli accessori -con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento- dovuti dal datore di lavoro insolvente in base alle previsioni contenute nel c.c.n.l. dal medesimo applicato ed ammessi al passivo fallimentare. (Nella specie, i lavoratori avevano chiesto il pagamento degli interessi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore tessile abbigliamento, come ammesso allo stato passivo del fallimento, mentre l'INPS aveva corrisposto l'importo capitale con rivalutazione monetaria ed interessi legali; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda di pagamento degli importi differenziali avanzata dai lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)