diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4261 del 23/03/2001 (Rv. 545119 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Natura giuridica - Connotazione retributiva e di risparmio forzoso - Configurabilità - Garanzia della sua corresponsione in caso di insolvenza del datore di lavoro - Modalità - Speciale forma di assicurazione sociale - Accollo cumulativo legale da parte del Fondo di garanzia - Sussistenza - Conseguenze - Interessi e rivalutazione - Corresponsione da parte dal Fondo dalla maturazione del credito al saldo - Necessità.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545119-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In materia di trattamento di fine rapporto, la riforma di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 ha ribadito e rafforzato la connotazione retributiva di tale prestazione, già costituente "ius receptum" sulla base della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, contemporaneamente evidenziando e disciplinando la concorrente natura di risparmio forzoso dell'accantonamento operato a favore del lavoratore (così implicitamente dando riconoscimento alla circostanza che tra le ragioni del mantenimento dell'istituto del trattamento di fine rapporto vi sono anche considerazioni di politica economica generale, e in particolare l'esigenza di non far venire meno una fonte importante di finanziamento delle imprese); conseguentemente, in sede di disciplina del relativo Fondo di garanzia, il legislatore, in attuazione anche della direttiva costituzionale sulla tutela del risparmio (art. 47, primo comma, Cost.), ha delineato un sistema diretto a garantire nella maniera più ampia ed efficace possibile la soddisfazione integrale dei diritti maturati, dando luogo ad una speciale forma di assicurazione sociale in cui l'interesse del lavoratore è conseguito non attraverso l'erogazione di un'autonoma indennità, ma mediante l'assunzione, in caso di insolvenza del datore di lavoro, della responsabilità solidale per l'erogazione del trattamento di fine rapporto da parte dell'istituto previdenziale indicato come competente dalla legge, così che sia garantita, mediante tale accollo cumulativo "ex lege", l'identità delle prestazioni rispetto a quelle dovute in base alla disciplina lavoristica, anche dal punto di vista di quegli accessori, quali gli interessi e la rivalutazione, che per i crediti di lavoro costituiscono parte integrante del credito principale e che devono essere riconosciuti anche dal Fondo di garanzia dal giorno della maturazione del t.f.r. al saldo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)